Art. 4.
(Organismi tecnici rappresentativi).

      1. Al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione sono istituiti appositi organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, uno nazionale ed uno per ciascuna regione.
      2. I membri di ogni organismo tecnico sono determinati in numero non superiore a trenta, la cui maggioranza è eletta da tutti i docenti iscritti all'albo nazionale dei docenti o dagli iscritti alla rispettiva sezione regionale e durano in carica tre anni. Una parte è designata dalle università, con preferenza per le università aventi sede nella regione.
      3. Le elezioni degli organismi di cui al presente articolo sono disciplinate secondo

 

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criteri idonei a garantire risultati rappresentativi del pluralismo tecnico e culturale dei titolari della funzione docente.
      4. Gli organismi tecnici hanno ampia autonomia organizzativa e sono dotati di propri mezzi.