1. Al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione sono istituiti appositi organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, uno nazionale ed uno per ciascuna regione.
2. I membri di ogni organismo tecnico sono determinati in numero non superiore a trenta, la cui maggioranza è eletta da tutti i docenti iscritti all'albo nazionale dei docenti o dagli iscritti alla rispettiva sezione regionale e durano in carica tre anni. Una parte è designata dalle università, con preferenza per le università aventi sede nella regione.
3. Le elezioni degli organismi di cui al presente articolo sono disciplinate secondo